Art. 50.
(Procedimento cautelare uniforme).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono mantenere, per il procedimento cautelare uniforme, i princìpi attualmente vigenti, prevedendo, comunque, gli opportuni adattamenti e le seguenti modifiche:

          a) attribuire tendenzialmente il potere cautelare al giudice competente per il merito;

          b) completare la disciplina dell'efficacia del provvedimento nel tempo;

          c) disciplinare il sistema dei rimedi esperibili in sede di attuazione del provvedimento cautelare;

          d) coordinare la disciplina con la previsione dell'articolo 31, comma 1, lettera h).